Art. 7.
(Convenzioni con enti pubblici, locali e territoriali).

      1. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo le parole: «dalla stessa data» sono inserite le seguenti: «e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici».
      2. Dopo il comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «55-bis. Le limitazioni del comma 55 non trovano applicazione qualora le attività previste nel medesimo comma rientrino

 

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tra le materie di esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».